Fondo sanitario - Regolamento

Le prestazioni erogate e le modalità di fruizione delle stesse sono disciplinate da un apposito Piano Sanitario che costituisce parte integrante del Regolamento del Fondo Sanitario.

SOMMARIO

Art.1 - Costituzione della Sezione
Art.2 - Scopo
Art.3 - Iscritti - Beneficiari
Art.4 - Obbligatorietà della contribuzione
Art.5 - Contribuzione
Art.6 - Versamento dei contributi
Art.7 - Sospensione prestazioni e contribuzioni per aspettativa non retribuita del lavoratore
Art.8 - Decadenza del diritto alle prestazioni - Cessazione contribuzione
Art.9 - Prestazioni del Fondo
Art.10 - Prima iscrizione e regolarità contributiva
Art.10 bis - Mancato versamento dei contributi – sospensione delle prestazioni – riattivazione
Art.11 - Comunicazioni al Fondo
Art.12 - Comunicazione dati
Art.13 - Comunicazione della dichiarazione di consenso ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Art.14 - Richiesta della Prestazione
Art.15 - Erogazione della prestazione
Art.16 - Termini di decadenza del diritto alle prestazioni
Art.17 - Esercizio finanziario
Art.18 - Contabilità del Fondo Sanitario
Art.19 - Costi di amministrazione
Art.20 - Gestione finanziaria delle risorse
Art.21 - Convenzioni
Art.22 - Clausola compromissoria
Art.23 - Sostituto del portiere
Art.24 - Modifiche al Regolamento
Art.25 - Entrata in vigore

Art. 1 - Costituzione della Sezione  [Torna su]
  1. Nell'ambito della Cassa Portieri viene istituita, ai sensi dell'art.2 dello Statuto, una autonoma e separata Sezione contabile e patrimoniale, denominata "Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti da proprietari di fabbricati", più brevemente "Sanità Portieri" o "Fondo Sanitario".

Art. 2 - Scopo  [Torna su]
  1. Il Fondo "Sanità Portieri" ha lo scopo di provvedere alla corresponsione di trattamenti di assistenza sanitaria e socio-sanitaria supplementari, integrativi delle prestazioni sanitarie pubbliche, rese dal servizio sanitario nazionale.

Art. 3 - Iscritti - Beneficiari  [Torna su]
  1. Sono iscritti alla Sezione "Sanità Portieri" della Cassa Portieri tutti i dipendenti da proprietari di fabbricati, nei confronti dei quali vengono applicati i C.C.N.L. a partire da quello stipulato il 12 novembre 2012, ed i successivi rinnovi contrattuali, sottoscritti tra la Confedilizia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, e la Uiltucs, i quali non fruiscano già di una forma di assistenza sanitaria integrativa.
  2. Beneficiari delle prestazioni sono i medesimi dipendenti iscritti alla CASSA ed i loro aventi causa, come individuati nel Piano di Assistenza Sanitaria Integrativa e di Assistenza sociale a rilevanza sanitaria, di cui al successivo art.9.

Art. 4 - Obbligatorietà della contribuzione  [Torna su]
  1. L'applicazione dei C.C.N.L. indicati al precedente art.3 punto 1. e dei successivi rinnovi contrattuali comporta l'obbligo di iscrizione dei dipendenti al Fondo "Sanità Portieri" della Cassa Portieri, nonché l'obbligo del versamento dei contributi a carico dei datori di lavoro.
  2. L'obbligo della iscrizione e della contribuzione non ricorre unicamente nei confronti di quei dipendenti che, pur essendo destinatari dei citati C.C.N.L., già fruiscono di una forma di assistenza sanitaria integrativa.
  3. Il versamento dei contributi al Fondo "Sanità Portieri" è effettuato dai datori di lavoro.

Art. 5 - Contribuzione  [Torna su]
  1. Il Fondo "Sanità Portieri" si alimenta, per il perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto della normativa civilistica, previdenziale e fiscale vigente "pro-tempore", con contributi obbligatori a carico del datore di lavoro nella misura prevista dal C.C.N.L. in vigore per i dipendenti da proprietari di fabbricati.

Art. 6 - Versamento dei contributi  [Torna su]
  1. I contributi, calcolati con le modalità indicate al precedente art.5, vanno versati con periodicità mensile all'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), Ente con il quale viene stipulata apposita convenzione per la riscossione: il versamento dei contributi deve essere effettuato entro gli stessi termini di scadenza dei contributi sociali obbligatori.
  2. Il contributo non è dovuto per i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato inferiore a 3 mesi.
  3. Nel mese di iscrizione il contributo è dovuto in misura intera.
  4. Se un dipendente è assunto presso più datori di lavoro che applicano il CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati il contributo è dovuto in misura intera da tutti i datori di lavoro interessati.

Art. 7 - Sospensione prestazioni e contribuzioni per aspettativa non retribuita del lavoratore  [Torna su]
  1. Per i lavoratori che su richiesta siano collocati in aspettativa non retribuita che comporta la sospensione dell'attività lavorativa superiore ad 1 mese, il contributo ordinario non dovrà essere versato dal primo giorno del mese successivo all'attivazione della sospensione stessa. Al termine dell'aspettativa e dunque al momento del ripresa lavorativa, le prestazioni sono riattivate dal primo giorno del mese successivo all'avvenuta comunicazione della ripresa stessa: il contributo ordinario è in tal caso dovuto con decorrenza dal mese in cui ha termine l'aspettativa non retribuita. In nessun caso è da considerarsi aspettativa non retribuita il periodo di astensione, sia obbligatoria che facoltativa, per maternità.

Art. 8 - Decadenza del diritto alle prestazioni - Cessazione contribuzione  [Torna su]
  1. diritto alle prestazioni si estingue:
    1. per cessazione del rapporto di lavoro nel settore;
    2. per decesso;
    3. per scioglimento, liquidazione o cessazione, per qualsiasi causa, della CASSA PORTIERI;
  2. Al verificarsi del caso sub a), il relativo onere contributivo per il datore di lavoro cessa dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui interviene la cessazione del rapporto di lavoro se la comunicazione è effettuata entro 90 giorni dalla causa di cessazione stessa. Diversamente l'obbligo di versamento del contributo cessa dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui avviene la comunicazione.
  3. Nel caso sub b), l'onere contributivo per il datore di lavoro cessa dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento se la comunicazione, da parte dello stesso, è effettuata entro 90 giorni dall'evento stesso. Diversamente l'obbligo di versamento del contributo cessa dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui avviene la comunicazione.
    Il diritto al rimborso di eventuali prestazioni effettuate e non liquidate prima del decesso è trasferito agli eredi del dipendente deceduto.

Art. 9 - Prestazioni del Fondo  [Torna su]
  1. Gli Organi della Cassa Portieri approvano ed aggiornano, con specifica delibera, che diviene parte integrante del presente Regolamento, il "Piano di Assistenza Sanitaria Integrativa e di Assistenza sociale a rilevanza sanitaria" (o nomenclatore delle prestazioni garantite), comprendente la definizione, l'elenco e le modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria integrative erogate dal Fondo "Sanità Portieri".

Art. 10 - Prima iscrizione e regolarità contributiva  [Torna su]
  1. I dipendenti da proprietari di fabbricati iscritti al Fondo "Sanità Portieri", hanno diritto all'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria integrative, a condizione che i contributi risultino versati in modo regolare e continuativo fin dalla data di 1ª iscrizione.
  2. L’iscrizione o la cessazione dei dipendenti al Fondo si perfeziona contestualmente al versamento periodico, previsto dall’art.5, comunicando la data d’inizio o di cessazione del rapporto di lavoro tramite la denuncia contributiva INPS Uniemens.
  3. Salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il diritto alle prestazioni del Fondo decorre dal 1° giorno del 4° mese successivo a quello in cui avviene la nuova iscrizione.
  4. Nel caso di una nuova iscrizione entro 3 mesi dalla data di cessazione di un precedente rapporto di lavoro, effettuata nell’ambito del CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati, il diritto alle prestazioni del Fondo decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui avviene la nuova iscrizione.

Art. 10bis - Mancato versamento dei contributi – sospensione delle prestazioni – riattivazione  [Torna su]
  1. In caso di mancato versamento delle quote ordinarie per 3 mensilità la posizione contributiva è sospesa. In caso di sospensione la posizione è considerata non in regola, ai sensi dell’Art.10 comma 1, e le prestazioni del Fondo non spettano fin dal 1° giorno del mese in cui viene omesso il primo versamento.
    Le prestazioni vengono riattivate solo a seguito del versamento mediante mod. F24 dei contributi ordinari arretrati dovuti, con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui avviene il pagamento.

Art. 11 - Comunicazioni al Fondo  [Torna su]
  1. Le modalità pratiche a carico dei dipendenti iscritti per le comunicazioni al Fondo "Sanità Portieri" vengono deliberate unitamente alla relativa modulistica da impiegare.
  2. Il contenuto di tali deliberazioni viene comunicato mediante pubblicazione sul notiziario della Cassa Portieri, nonché sul sito www.cassaportieri.it.

Art. 12 - Comunicazione dati  [Torna su]
  1. I dati del dipendente iscritto al Fondo "Sanità Portieri" e le relative variazioni (es. cessazione del rapporto) devono essere tempestivamente comunicati dal datore di lavoro mediante l'invio dell'apposito stampato (mod.MRD), allegato al presente Regolamento, debitamente compilato in ogni sua parte.

Art. 13 - Comunicazione della dichiarazione di consenso ai sensi dell'Art.9 Regolamento UE n.679/2016  [Torna su]
  1. Il datore di lavoro deve trasmettere al Fondo "Sanità Portieri" la dichiarazione di consenso ai sensi dell'Art.9 Regolamento UE n.679/2016 (privacy) e la relativa informativa (modd. LP/A e LP/B), allegati al presente Regolamento, debitamente firmate dal dipendente. Tali documenti devono essere inviati una sola volta per ogni dipendente. Essi sono indispensabili perché il Fondo possa provvedere alla corresponsione delle prestazioni.

Art. 14 - Richiesta della Prestazione  [Torna su]
  1. Le modalità di presentazione della domanda per l'erogazione delle prestazioni da parte del Fondo "Sanità Portieri", nonché la relativa modulistica e la documentazione da allegare alla domanda, sono indicate nel Piano di Assistenza Sanitaria Integrativa e di Assistenza sociale a rilevanza sanitaria, di cui al precedente art.9.

Art. 15 - Erogazione della prestazione  [Torna su]
  1. Di norma il Fondo procede al rimborso dovuto entro il mese successivo a quello in cui è pervenuta la domanda completa della documentazione prevista dal Piano di Assistenza Sanitaria Integrativa e di Assistenza sociale a rilevanza sanitaria, di cui al precedente art.9, ovvero entro il mese successivo a quello in cui la documentazione stessa è stata completata.
  2. L'erogazione delle prestazioni avverrà esclusivamente tramite accredito (bonifico) su c/c bancario o postale intestato al dipendente beneficiario.

Art. 16 - Termini di decadenza del diritto alle prestazioni  [Torna su]
  1. Il diritto al rimborso delle prestazioni inerenti il Piano di Assistenza Sanitaria Integrativa e di Assistenza sociale a rilevanza sanitaria decade nel caso in cui l'evento che determina il diritto alla prestazione non venga comunicato entro due anni dalla data in cui si è verificato.

Art. 17 - Esercizio finanziario  [Torna su]
  1. L'esercizio finanziario inizia il 1º gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Il rendiconto annuale della Sezione "Fondo Sanitario" deve essere redatto secondo le disposizioni civilistiche e fiscali previste dalla legislazione vigente.

Art. 18 - Contabilità del Fondo Sanitario  [Torna su]
  1. La contabilità della Sezione può essere redatta direttamente, ovvero può essere affidata ad una società di servizi, attraverso una convenzione appositamente sottoscritta dagli Organi della Cassa.

Art. 19 - Costi di amministrazione  [Torna su]
  1. Le spese di funzionamento e di amministrazione della Sezione "Fondo Sanitario", nonché quelle di funzionamento degli Organi sociali, quando non diversamente stabilito, vanno prelevate dai contributi versati ai sensi del precedente art.5, prima che essi vadano trasferiti ai gestori finanziari delle risorse.

Art. 20 - Gestione finanziaria delle risorse  [Torna su]
  1. Le finalità di assistenza sanitaria e socio-sanitaria integrative del "Fondo Sanitario" vanno raggiunte senza alcun intento speculativo, anche tramite il ricorso a forme assicurative.

Art. 21 - Convenzioni  [Torna su]
  1. Il Comitato esecutivo decide la sottoscrizione, con una o più compagnie di assicurazione, di apposite convenzioni atte a conseguire vantaggiose condizioni ed un adeguato servizio individuando la/e compagnia/e di assicurazione e definendo le condizioni di convenzione.

Art. 22 - Clausola compromissoria  [Torna su]
  1. Tutte le controversie comunque relative alle interpretazioni del presente Regolamento, soprattutto sulle contribuzioni e sulle prestazioni individuali, sono deferite alla decisione di un Collegio irrituale di equità composto di 3 arbitri. Ciascuna parte nomina un arbitro; e gli arbitri così designati nomineranno il terzo con funzione di Presidente del Collegio.
  2. Se il terzo arbitro non viene nominato entro 30 giorni dalla nomina dei primi due, la nomina è effettuata - a richiesta di una qualunque delle parti - dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale provvede altresì alla nomina dell'arbitro della parte che non vi abbia provveduto entro 30 giorni dalla comunicazione pervenuta ad essa, della nomina dell'arbitro dell'altra parte.
  3. Gli arbitri designati decidono - anche a maggioranza - come mandatari comuni delle parti amichevoli compositorie, senza alcuna formalità di procedura, entro 90 giorni dall'ultima accettazione della loro nomina, salvo comunque il principio del contraddittorio.
  4. Essi comunicano congiuntamente la loro decisione, sinteticamente motivata, alle parti. Le parti sono impegnate a considerare la decisione degli arbitri quale espressione della loro volontà contrattuale.

Art. 23 - Sostituto del portiere  [Torna su]
  1. Limitatamente ai periodi per i quali è stato assunto, e compatibilmente con il rapporto di lavoro a termine instaurato, le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche nei confronti del sostituto del portiere.

Art. 24 - Modifiche al Regolamento  [Torna su]
  1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, potranno essere riesaminate per volontà consensuale delle Organizzazioni stipulanti che lo richiederanno con preavviso di sei mesi ovvero nel corso della contrattazione di rinnovo del contratto collettivo, e comunque nel caso in cui, per effetto di leggi o provvedimenti, si determinino situazioni nuove che incidano sull'attuale assetto normativo delle tutele di assistenza sanitaria e socio-sanitaria integrative a favore dei dipendenti da proprietari di fabbricati, in modo da conformarsi a tali leggi e provvedimenti.

Art. 25 - Entrata in vigore  [Torna su]
  1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1°gennaio 2017 e sostituisce integralmente il precedente.