In caso di decesso del lavoratore che usufruisca dell'alloggio di servizio, il Fondo rimborserà al datore di lavoro del lavoratore deceduto, sempre che risulti in regola con il pagamento dei contributi di cui all'Art.6 del CCNL, l'indennità di rilascio alloggio prevista dall'Art.129 del CCNL che sia stata effettivamente corrisposta in conformità a quanto stabilito da quest'ultimo articolo, con un massimo quindi di € 1.600,00.
Tale rimborso non competerà qualora non sia stato rispettato il termine del rilascio dell'alloggio di 4 mesi previsto nel medesimo Art.129 CCNL, indipendentemente dalla causa che abbia determinato tale evenienza.
La richiesta di rimborso dell'indennità di rilascio alloggio viene effettuata inoltrando il modulo MRR.83 ( ) allegato al Regolamento, debitamente compilato e sottoscritto, con allegata la seguente documentazione;Si considera decaduto il diritto al rimborso qualora la richiesta, completa della documentazione come sopra prescritta, non pervenga al Fondo entro il termine di tre mesi dalla data dell'effettivo rilascio dell'alloggio.