IL FONDO MALATTIA portieri rimborsa ai datori di lavoro l'indennità economica malattia che essi erogano ai propri dipendenti in caso di malattia. Il trasferimento del rischio economico connesso alla malattia in capo alla CASSA facilita l'applicazione, tra le parti, delle norme del CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati sulla tutela della malattia nonchè il progressivo miglioramento delle stesse.
Ai sensi dell'art.106 del citato CCNL l'indennità economica di malattia spetta nelle seguenti misure:
CARENZA-TEMPO PARZIALE-LIMITE RIMBORSABILE:
Il periodo di carenza (ovvero il periodo iniziale di malattia non indennizzabile), per eventi di durata continuativa fino a 8 giorni, è pari a 2 giorni;
per gli eventi, invece, di durata continuativa superiore a 8 giorni il periodo di carenza si azzera (=0).
Per i lavoratori con rapporto di lavoro tempo parziale i minimi di cui sopra vengono proporzionalmente ridotti, sulla base dell'effettivo orario settimanale prestato (ad esempio, in caso di part time al 50%, i minimi applicabili sono a seconda della fascia di giorni sopra indicata pari rispettivamente a € 14,00 e € 15,50).
L'indennità di malattia viene corrisposta per un massimo di 180 giorni di calendario per ogni evento morboso (Art.10.1 Reg).
Inoltre, in caso di più eventi morbosi non continuativi, il limite di 180 giorni non potrà comunque essere superato nell'arco di un anno civile inteso
come periodo dal 1°gennaio al 31 dicembre di ogni anno (Art.10.2 Reg.)
COMUNICAZIONE DATI: i dati di ciascun dipendente devono essere tempestivamente comunicati alla CASSA dal datore di lavoro tramite l’invio dell’apposito modulo (mod.MRD ). Parimenti devono essere tempestivamente comunicate le eventuali variazioni di dati. Per le variazioni di dati già comunicati (es. cambio profilo lavoratore, cessazione del rapporto di lavoro, cambi di amministrazione) non è previsto alcun modulo e le relative comunicazioni possono essere fatte in forma libera anche a mezzo email.
TUTELA DELLA PRIVACY: il datore di lavoro deve altresì trasmettere l’informativa e la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati sensibili firmate dal dipendente (mod.Lp/A-B ). Tali documenti sono indispensabili ai sensi del Regolamento UE nr. 679/2016 GDPR.
I documenti di cui sopra devono essere inviati una sola volta al momento dell’adesione e non in occasione di ciascuna singola richiesta di prestazione.
COMUNICAZIONE DELL'EVENTO MALATTIA E CERTIFICAZIONE MEDICA OBBLIGATORIA: Il datore di lavoro, entro 3 giorni da quando ha ricevuto da parte del dipendente la notizia della malattia, della sua continuazione oppure del ricovero ospedaliero, deve darne comunicazione alla CASSA (le comunicazioni effettuate via email sono valide).
Il lavoratore ha il dovere di inviare alla CASSA, direttamente o tramite il datore di lavoro (al quale in questo caso dovrà consegnare dichiarazione liberatoria ai sensi del Regolamento UE 679/2016 – GDPR), entro 3 giorni dall'inizio della malattia o dalla sua eventuale continuazione, l’attestazione di malattia completa di diagnosi; in caso di ricovero, il certificato di dimissione ospedaliera completo di diagnosi nonché, in caso di infortunio il referto del pronto soccorso.
Si precisa che, in caso di infortunio in ambiente di lavoro, il lavoratore dovrà altresì trasmettere, ai fini asscurativi, idonea documentazione dalla quale risultino le modalità dell'infortunio stesso (ad esempio dichiarazione di responsabilità con descrizione dell'incidente) oppure il provvedimento di esclusione da parte dell'Istituto pubblico competente per legge.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: al momento della richiesta il datore di lavoro deve inviare alla CASSA
DECADENZA: Il diritto al rimborso decade nel caso in cui la documentazione come sopra indicata non pervenga o pervenga incompleta entro 1 anno dal termine della malattia
(tardiva richiesta di rimborso o tardivo completamento della documentazione). Il datore di lavoro, in caso di decadenza a causa della mancata trasmissione dei documenti di cui sopra da parte del dipendente, può rivalersi nei confronti dello stesso. (Art.19 Reg.)
Il diritto al rimborso decade, altresì, nel caso in cui la malattia non venga comunicata entro 2 mesi dall’inizio della malattia stessa (tardiva comunicazione).