In caso di malattia il Fondo rimborsa al datore di lavoro (in regola con i versamenti) una parte degli oneri contributivi previdenziali a carico del datore stesso versati in relazione all'indennità di malattia corrisposta al lavoratore ai sensi dell'art.92 del CCNL.
Il rimborso spetta nelle seguenti misure:
IMPORTANTE: tali oneri potranno essere rimborsati solo se la corrispondente pratica di malattia alla quale si riferiscono risulterà rimborsata dalla CASSA. Si considerano decadute le pratiche non completate entro 1 anno dal termine della malattia.
Per la richiesta di rimborso il datore di lavoro deve utilizzare il modulo MRR.82 ( ) ed allegare la seguente documentazione: