Fondo Malattia - Regolamento

Il Fondo Malattia Portieri, ispirandosi a criteri di solidarietà e di mutualità tra gli iscritti, ha lo scopo di rimborsare ai datori di lavoro proprietari di fabbricati l'indennità economica erogata ai propri dipendenti in caso di malattia.

SOMMARIO

Art.1 - Costituzione della sezione
Art.2 - Scopo
Art.3 - Iscritti - beneficiari
Art.4 - Obbligatorietà della contribuzione
Art.5 - Contribuzione
Art.6 - Versamento dei contributi
Art.7 - Definizione di malattia
Art.8 - Prestazioni
Art.9 - Determinazione della retribuzione media globale lorda giornaliera ai fini del calcolo dell'indennità di malattia (come da CCNL)
Art.10 - Durata delle prestazioni
Art.11 - Prima iscrizione e regolarità contributiva
Art.12 - Esclusione dal rimborso dell'indennità di malattia
Art.13 - Comunicazioni al Fondo
Art.14 - Comunicazione dati
Art.15 - Dichiarazione di consenso (ai sensi della normativa sulla tutela della privacy)
Art.16 - Richiesta di rimborso
Art.17 - Comunicazione della malattia
Art.18 - Corresponsione della prestazione
Art.19 - Decadenza del diritto al rimborso
Art.20 - Controlli sull'assenza per malattia
Art.21 - Decadenza delle prestazioni
Art.22 - Esercizio finanziario
Art.23 - Contabilità del Fondo malattia
Art.24 - Costi di amministrazione
Art.25 - Gestione finanziaria delle risorse
Art.26 - Convenzioni
Art.27 - Clausola compromissoria
Art.28 - Sostituto del portiere
Art.29 - Modifiche al Regolamento
Art.30 - Entrata in vigore

Art.1 - Costituzione della sezione

Nell'ambito della CASSA PORTIERI viene istituita, ai sensi dell'Art.2 dello Statuto, una autonoma e separata sezione contabile e patrimoniale, denominata "FONDO MALATTIA PORTIERI", o più brevemente "FONDO MALATTIA".

Art.2 - Scopo

In assenza di tutela da parte degli istituti pubblici di assistenza, il Fondo malattia, ispirandosi a criteri di solidarietà e di mutualità tra gli iscritti, ha lo scopo di provvedere alla corresponsione della indennità economica ai portieri in caso di malattia, nonché ad altre provvidenze ad elevato contenuto sociale.

Art.3 - Iscritti - beneficiari

Sono iscritti alla sezione Fondo malattia della Cassa Portieri tutti i dipendenti da proprietari di fabbricati, nei confronti dei quali vengono applicati il CCNL 3 dicembre 2003, ed i successivi rinnovi contrattuali, sottoscritti tra la CONFEDILIZIA e FILCAMS- CGIL FISASCAT-CISL UILTuCS-UIL, i quali non fruiscano già dell'indennità economica di malattia da parte dell'Istituto assistenziale pubblico competente per legge.
Beneficiari delle prestazioni sono i medesimi dipendenti iscritti ed i loro aventi causa.

Art.4 - Obbligatorietà della contribuzione

L'applicazione del CCNL indicato al precedente Art.3 e dei successivi rinnovi contrattuali comporta l'obbligo di iscrizione dei dipendenti al Fondo malattia della Cassa portieri, nonché l'obbligo del versamento dei contributi.
L'obbligo della iscrizione e della contribuzione non ricorre unicamente nei confronti di quei dipendenti che, pur essendo destinatari del citato CCNL, già fruiscono dell'indennità economica di malattia da parte dell'Istituto assistenziale pubblico competente per legge.
Il versamento dei contributi al Fondo malattia è effettuato dai datori di lavoro.

Art.5 - Contribuzione

Il Fondo malattia si alimenta, per il perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto della normativa civilistica previdenziale fiscale vigente pro-tempore, con contributi obbligatori nella misura prevista dal CCNL in vigore per i dipendenti da proprietari di fabbricati, calcolata sulla retribuzione mensile lorda per tredici mensilità.

Art.6 - Versamento dei contributi

I contributi, calcolati con le modalità indicate al precedente Art.5, vanno versati con periodicità mensile tramite INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), ente con il quale viene stipulata apposita convenzione per la riscossione: il versamento dei contributi deve essere effettuato entro gli stessi termini di scadenza dei contributi sociali obbligatori.

Art.7 - Definizione di malattia

I dipendenti iscritti al fondo, in caso di malattia, hanno diritto alla corresponsione della indennità economica relativa: a tale scopo, si intende per malattia la alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa o, comunque, per tutte le casistiche contemplate nel CCNL in vigore.
Non rientrano nel concetto di malattia:

  1. le assenze per infortunio sul lavoro, per le quali già sussiste per legge l'obbligo della copertura assicurativa pubblica in favore del dipendente;
  2. i periodi di assenza dal lavoro per parto, aborto, gravidanza e puerperio;
  3. i periodi di effettuazione di cure elio-balneo-termali.

Art.8 - Prestazioni
  1. Indennità di malattia
    Durante il periodo di malattia il Fondo Malattia provvede alla corresponsione di una indennità giornaliera (con esclusione della giornata di riposo settimanale), nelle seguenti misure:
    1. fino al 20° giorno: una indennità pari al 65% della retribuzione media globale lorda giornaliera così come stabilita al successivo Art.9 con un minimo di 28,00.
      In caso di malattia di durata continuativa non superiore fino agli 8 giorni l'indennità giornaliera di cui sopra decorrerà dal 3° giorno di malattia. La stessa indennità decorrerà dal primo giorno di malattia in caso di durata della stessa superiore agli 8 giorni. I primi due giorni di malattia sono comunque compresi, e quindi computati, nel limite dei 180 giorni di cui al successivo Art.10, ancorché restino esclusi dalla indennità;
    2. dal 21° giorno di malattia, compreso, in poi: un'indennità pari al 75% della retribuzione media globale lorda giornaliera, così come stabilita al successivo Art.9, con un minimo di € 31,00.

    La ricaduta della malattia - intervenuta entro 30 giorni dalla data di cessazione della precedente - certificata come tale dal medico attestante si considera continuazione della malattia precedente secondo quanto previsto dalla circolare INPS nr.134368 del 1981, che si dà per riportata e trascritta. Per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale le indennità di cui sopra verranno proporzionalmente ridotte, sulla base dell'effettivo orario medio settimanale prestato.

    La predetta indennità sarà corrisposta al lavoratore dal datore di lavoro. I datori di lavoro in regola con il pagamento dei contributi di cui all'Art.6 del CCNL secondo le modalità di cui all'Art.11 del presente Regolamento otterranno il rimborso di tale somma previa richiesta in conformità a quanto stabilito dal successivo Art.16 (punto1).

  2. Oneri contributivi previdenziali
    In caso di malattia il Fondo Malattia rimborserà al datore di lavoro, sempre che lo stesso risulti in regola con il pagamento dei contributi di cui all'Art.6 CCNL secondo le modalità di cui al successivo Art.11 del presente Regolamento, una parte degli oneri contributivi previdenziali dallo stesso effettivamente versati in relazione all'indennità di malattia corrisposta al lavoratore ai sensi del precedente comma 1.
    Tale rimborso sarà:
    1. pari al 40% degli oneri stessi - in caso di malattia continuativa compresa tra gli 80 e i 120 giorni;
    2. pari al 50% degli oneri stessi - in caso di malattia continuativa superiore i 120 giorni.

    Tali oneri contributivi previdenziali saranno rimborsati solo se l'indennità di malattia alla quale sono relativi sarà considerata rimborsabile.

  3. Indennità di rilascio alloggio
    In caso di morte del lavoratore che usufruisca dell'alloggio di servizio, il Fondo rimborserà al datore di lavoro del lavoratore deceduto, sempre che risulti in regola, sino al decesso del lavoratore stesso, con il pagamento dei contributi di cui all'Art.6 del CCNL secondo le modalità di cui all'Art.11 del presente Regolamento, l'indennità di rilascio alloggio prevista dall'Art.142 del CCNL che sia stata effettivamente corrisposta in conformità a quanto stabilito da quest'ultimo articolo, con un massimo quindi di € 1.600,00.

    Tale rimborso non competerà qualora non sia stato rispettato il termine del rilascio dell'alloggio previsto nel medesimo Art.142 CCNL, indipendentemente dalla causa che abbia determinato tale evenienza.

Art.9 - Determinazione della retribuzione media globale lorda giornaliera ai fini del calcolo dell'indennità di malattia (come da CCNL)
La retribuzione media globale lorda giornaliera sulla quale viene calcolata l'indennità giornaliera di malattia è costituita da:
  1. per i lavoratori con profili professionali di cui alla lettera A), dell'Art.18:
    1. il salario mensile di cui all'Art.101;
    2. gli scatti di anzianità di cui all'Art.111;
    3. l'eventuale terzo elemento di cui all'Art.103;
    4. le eventuali indennità a carattere continuativo;
  2. per i lavoratori con profili professionali C), dell'Art.18:
    1. lo stipendio mensile di cui all'Art.109;
    2. gli scatti di anzianità di cui all'Art.113;
    3. le eventuali indennità a carattere continuativo;
  3. per i lavoratori con profili professionali D), dell'Art.18:
    1. il salario mensile di cui all'Art.110;
    2. gli scatti di anzianità di cui all'Art.114;
    3. le eventuali indennità a carattere continuativo.

Per la determinazione della retribuzione media globale lorda giornaliera non si tiene conto dei ratei di mensilità aggiuntive.

Art.10 - Durata delle prestazioni

L'indennità giornaliera di malattia viene corrisposta dal Fondo malattia per un massimo di 180 giorni di calendario per ogni evento morboso. Il limite di 180 giorni di corresponsione dell'indennità giornaliera, non potrà comunque essere superato, nell'arco di un anno civile, inteso come periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, anche in caso di concorso di più eventi morbosi.

Art.11 - Prima iscrizione e regolarità contributiva

I Proprietari di Fabbricati o i Condominii hanno diritto al rimborso delle indennità anticipate, a condizione che i contributi risultino versati in modo regolare e continuativo fin dalla data di 1° iscrizione. Il Fondo non rimborsa le indennità e le prestazioni di cui al precedente Art.8, maturate nei primi tre mesi successivi alla data di iscrizione al Fondo.

Art.12 - Esclusione dal rimborso dell'indennità di malattia

Fermo restando quanto previsto all'Art.92 CCNL, il Fondo malattia non eroga l'indennità giornaliera, quando la malattia dipenda dai seguenti eventi:

  1. applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortuni);
  2. infortuni e intossicazioni conseguenti ad etilismo o ad uso di allucinogeni, nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti;
  3. malattie mentali;
  4. uso e/o guida di trattori e macchine agricole, mezzi di locomozione aerei e subacquei;
  5. pratica di: pugilato, atletica pesante, lotta nelle varie forme, rugby, bob, salto dal trampolino con sci e idrosci, guidoslitta, immersioni con autorespiratore, speleologia;
  6. attività di: alpinismo con scalate di rocce ed accesso a ghiacciai (salvo che vi sia accompagnamento da parte di guida alpina), paracadutismo, deltaplano e sport aerei in genere;
  7. partecipazione a gare e corse (e relative prove) calcistiche e ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
  8. guida ed uso di veicoli o natanti a motore nella partecipazione a corse e gare (e relative prove) salvo che si tratti di regolarità pura;
  9. guerra e insurrezione;
  10. tumulti popolari cui il portiere abbia preso parte attiva;
  11. dolo o delitti dolosi compiuti o tentati dal portiere.

Art.13 - Comunicazioni al Fondo

Le modalità pratiche, a carico dei datori di lavoro e dei loro dipendenti, per le comunicazioni al Fondo malattia vengono deliberate dal Fondo unitamente alla relativa modulistica da impiegare.
Il contenuto di tali deliberazioni viene comunicato mediante pubblicazione sul Notiziario della Cassa Portieri nonchè sul sito www.cassaportieri.it.

Art.14 - Comunicazione dati

I dati del dipendente iscritto al Fondo e le relative variazioni (es. cessazione del rapporto) devono essere tempestivamente comunicati dal datore di lavoro mediante l'invio dell'apposito stampato (mod. MRD/08) allegato al presente regolamento, debitamente compilato in ogni sua parte.

Art.15 - Dichiarazione di consenso (ai sensi della normativa sulla tutela della privacy)

Il datore di lavoro deve trasmettere al Fondo la dichiarazione di consenso ai sensi del Regolamento UE nr.679/2016 (privacy) e la relativa informativa (mod. LP/A-B), allegati al presente regolamento, debitamente firmate dal dipendente. Tali documenti devono essere inviati una sola volta per ogni dipendente. Essi sono indispensabili perché il Fondo possa provvedere alle prestazioni di rimborso.

Art.16 - Richiesta di rimborso

1. Indennità di malattia
La richiesta di rimborso, fatti salvi gli obblighi di comunicazione della malattia di cui al successivo Art.17, viene inviata dal datore di lavoro al Fondo al termine della malattia. In caso di evento prolungato è facoltà del richiedente frazionare la richiesta di rimborso per mensilità intermedie

Per la richiesta di rimborso deve pervenire al Fondo l'apposito modulo (mod. MRR81), debitamente compilato e sottoscritto, completo dei seguenti documenti sanitari, qualora essi non siano stati inviati al Fondo direttamente dal lavoratore e sempre che gli stessi non siano già stati inviati precedentemente:

  1. attestato di malattia con diagnosi;
  2. in caso di ricovero, il certificato di ammissione nonchè la successiva documentazione di dimissione completa di diagnosi (attestato copia del lavoratore, relazione di dimissione o documentazione ospedaliera equivalente;
  3. nei casi di infortunio il referto del Pronto Soccorso;
  4. sempre nei casi di infortunio, laddove non risulti dal referto del Pronto Soccorso inviato, una idonea documentazione dalla quale risultino le modalità dell'infortunio verificatosi (ad esempio verbale dell'incidente);
  5. sempre nei casi di infortunio, idonea documentazione dalla quale risultino le modalità dell'infortunio stesso (ad esempio verbale dell'incidente).

Inoltre ai fini liquidativi:

  1. copia del cedolino paga dal quale risulti l'avvenuto pagamento al dipendente stesso dell'indennità di cui si chiede il rimborso;

Il Fondo si riserva il diritto di richiedere copia delle ricevute di pagamento (quietanza F24) dei mesi interessati dal rimborso.

2. Oneri contributivi previdenziali
La richiesta di rimborso di parte degli oneri contributivi previdenziali deve essere inoltrata dal datore di lavoro al Fondo al termine della malattia. Per la richiesta di rimborso deve utilizzarsi l'apposito modulo (MRR82) debitamente compilato e sottoscritto, allegando allo stesso la seguente documentazione:

  1. copia della ricevuta di pagamento (quietanza F24) dei mesi interessati dal periodo di malattia.

Il diritto al rimborso decade qualora la richiesta, completa della documentazione prescritta, non pervenga al Fondo entro un anno dal termine della malattia.

3. Indennità di rilascio alloggio
La richiesta di rimborso dell'indennità rilascio alloggio di cui all'Art.8 punto 3 del presente Regolamento deve essere inoltrata dal datore di lavoro al Fondo al quale deve pervenire entro 6 mesi dalla data dell'effettivo rilascio dei locali. La richiesta di rimborso dell'indennità di rilascio alloggio viene effettuata inoltrando l'apposito modulo (mod. MRR83), debitamente compilato e sottoscritto, con allegata la seguente documentazione;

  1. certificato di morte del dipendente;
  2. stato di famiglia del dipendente;
  3. copia della ricevuta di pagamento (quietanza F24) relativa al mese precedente a quello in cui è avvenuto il decesso;
  4. fotocopia del documento comprovante l'avvenuto pagamento agli aventi diritto dell'indennità di rilascio alloggio, conforme al modulo allegato contenente anche l'autorizzazione ai sensi della legge sulla privacy;
  5. dichiarazione del datore di lavoro, sotto la propria personale responsabilità, di aver corrisposto l'indennità in questione alle persone conviventi nell'alloggio rilasciato da almeno sei mesi precedenti il decesso con piena manleva della Cassa Portieri al riguardo.

Si considera decaduto il diritto al rimborso qualora la richiesta, completa della documentazione come sopra prescritta, non pervenga al Fondo entro il termine di 6 mesi dalla data dell'effettivo rilascio dell'alloggio.

Art.17 - Comunicazione della malattia

Le comunicazioni di malattia o di ricovero ospedaliero devono essere effettuate dal dipendente al datore di lavoro con le modalità e nei termini stabiliti dalla contrattazione collettiva.

Il datore di lavoro, entro 3 giorni da quando ha ricevuto da parte del dipendente la notizia della malattia o del ricovero ospedaliero, deve darne comunicazione al Fondo trasmettendo l'attestato di malattia dal quale risulti la prognosi (in alternativa, in numero di protocollo telematico identificativo del documento stesso) oppure in caso di ricovero, trasmettendo il certificato di ammissione ospedaliera.

Le eventuali continuazioni del periodo di malattia vengono comunicate da parte del datore di lavoro con le stesse modalità di cui sopra.

Il dipendente ha il dovere di inviare, direttamente, o, a sua scelta, tramite il datore di lavoro (al quale in questo caso dovrà consegnare dichiarazione liberatoria ai sensi della Legge 196/03), entro 3 giorni dall'inizio della malattia, o dalla sua eventuale continuazione, l'attestato di mlalattia completo di diagnosi; in caso di ricovero i certificati di ammissione e dimissione ospedaliera completi di diagnosi nonchè in caso di infortunio il referto di Pronto Soccorso. Sempre in caso di infortunio non sul lavoro, il lavoratore dovrà altresì trasmettere con la massima tempestività possibile, qualora richiesto, una idonea dichiarazione attestante le modalità dell'accaduto.

Nel caso in cui la trasmissione dei documenti di cui sopra avvenga direttamente da parte del dipendente al Fondo, quest'ultimo, qualora si tratti di malattia per la quale il CCNL esclude l'indennità a favore del lavoratore, lo comunica tempestivamente al datore di lavoro e al dipendente stesso.

Qualora il dipendente non invii al Fondo alcuna documentazione o invii documentazioni incomplete, il Fondo provvede al sollecito, dandone contestuale comunicazione al datore di lavoro; sarà cura del Fondo avvisare il datore di lavoro dell'avvenuto successivo completamento della documentazione.

Il datore di lavoro, nel caso in cui decada dal diritto al rimborso di cui al successivo Art.19 a causa della mancata trasmissione dei documenti di cui sopra da parte del dipendente o a causa dell'incompletezza della documentazione da questi trasmessa, potrà rivalersi nei confronti del dipendente stesso.

Art.18 - Corresponsione della prestazione

Di norma il Fondo procede ai rimborsi dovuti entro il mese successivo a quello in cui è pervenuta la richiesta di rimborso completa della documentazione come sopra indicata ovvero entro il mese successivo a quello in cui la documentazione stessa è stata completata. Ne consegue che in caso di difetto di completezza della documentazione richiesta, la pratica di rimborso è da considerarsi sospesa nell'attesa che venga integrata delle mancate documentazione, e quindi solo allora decorrerà il termine dei 30 giorni suindicato.

L'erogazione delle prestazioni avverrà esclusivamente tramite accredito (bonifico) su c/c bancario o postale intestato al datore di lavoro (condominio o proprietà).

Art.19 - Decadenza del diritto al rimborso
  1. Tardiva comunicazione
    Il diritto al rimborso decade nel caso in cui la malattia non venga comunicata entro due mesi dall'inizio della malattia stessa.
  2. Tardiva richiesta di rimborso o tardivo completamente della documentazione
    Il diritto al rimborso decade nel caso in cui, entro l'anno dal termine della malattia, non sia stato inoltrato lo stampato di richiesta del rimborso (attualmente: mod.MRR81/08) oppure nel caso in cui lo stesso sia stato trasmesso ma risulti compilato in modo incompleto, nonché infine nel caso in cui, entro l'anno dal termine della malattia, il Fondo non sia venuto in possesso dello stampato di richiesta dei dati (mod.MRD/08), debitamente compilato in ogni sua parte (Art.14) e/o del consenso (Art.15).

Il diritto al rimborso decade comunque nel caso in cui la documentazione, come sopra indicata, non pervenga al Fondo entro un anno dal termine della malattia.

Art.20 - Controlli sull'assenza per malattia

I controlli sulle malattie e sulle assenze vanno effettuati con le modalità previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Il dipendente è tenuto a sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti dal Fondo direttamente o dalla/e società assicuratrice/i convenzionata/e con il Fondo malattia, secondo le leggi e le norme vigenti.

Art.21 - Decadenza delle prestazioni

Il dipendente, che non giustifichi la malattia nei termini e con le modalità previste, o che, salvo giustificato motivo, non sia reperito nelle fasce orarie al domicilio dichiarato, o che non sia ritenuto ammalato al controllo da parte dei medici di enti o di istituti pubblici a ciò incaricati, decade dal diritto alla prestazione. Analogamente, decade dal diritto alla prestazione il dipendente che non fornisca la documentazione, o che non si sottoponga agli eventuali accertamenti e controlli medici richiesti come sopra dal Fondo direttamente o dalla/e società assicuratrice/i convenzionata/e.

Sono in ogni caso fatti salvi i provvedimenti disciplinari previsti dalla contrattazione collettiva e le prerogative dell'Autorità giudiziaria penale.

Art.22 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio annuale deve essere redatto secondo le disposizioni civilistiche e fiscali previste dalla legislazione vigente.

Art.23 - Contabilità del Fondo malattia

La contabilità della sezione può essere redatta direttamente, ovvero può essere affidata ad una società di servizi, attraverso una convenzione appositamente sottoscritta dagli organi della Cassa.

Art.24 - Costi di amministrazione

Le spese di funzionamento e di amministrazione del Fondo malattia, nonché quelle di funzionamento degli organi sociali, quando non diversamente stabilito, vanno prelevate dai contributi versati ai sensi del precedente Art.5 prima che essi vadano trasferiti ai gestori finanziari delle risorse.

Art.25 - Gestione finanziaria delle risorse

Le finalità mutualistiche ed assistenziali del Fondo malattia vanno raggiunte senza alcun intento speculativo, di norma tramite il ricorso a forme assicurative.

Art.26 - Convenzioni

Il Comitato Esecutivo decide la sottoscrizione, con una o più compagnie di assicurazione, di apposite convenzioni atte a conseguire vantaggiose condizioni ed un adeguato servizio individuando la/e compagnia/e di assicurazione e definendo le condizioni di convenzione.

Art.27 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie comunque relative alle interpretazioni del presente regolamento, soprattutto sulle contribuzioni e sulle prestazioni individuali, sono deferite alla decisione di un collegio irrituale di equità composto di 3 arbitri. Ciascuna parte nomina un arbitro; e gli arbitri così designati nomineranno il terzo con funzione di presidente del collegio.

Se il terzo arbitro non viene nominato entro 30 giorni dalla nomina dei primi due, la nomina è effettuata - a richiesta di una qualunque delle parti - dal presidente del tribunale di Roma, il quale provvede altresì alla nomina dell'arbitro della parte che non vi abbia provveduto entro 30 giorni dalla comunicazione pervenuta ad essa, della nomina dell'arbitro dell'altra parte.

Gli arbitri designati decidono - anche a maggioranza come mandatari comuni delle parti amichevoli compositorie, senza alcuna formalità di procedura, entro 90 giorni dall'ultima accettazione della loro nomina, salvo comunque il principio del contraddittorio. Essi comunicano congiuntamente la loro decisione, sinteticamente motivata, alle parti.

Le parti sono impegnate a considerare la decisione degli arbitri quale espressione della loro volontà contrattuale.

Art.28 - Sostituto del portiere

Limitatamente ai periodi per i quali è stato assunto, e compatibilmente con il rapporto di lavoro a termine instaurato, le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche nei confronti del sostituto del portiere.

Art.29 - Modifiche al Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente regolamento, potranno essere riesaminate per volontà consensuale delle organizzazioni stipulanti che lo richiederanno con preavviso di sei mesi ovvero nel corso della contrattazione di rinnovo del contratto collettivo, e comunque nel caso in cui, per effetto di leggi o provvedimenti, si determinino situazioni nuove che incidano sull'attuale assetto normativo della indennità economica di malattia, a favore dei dipendenti da proprietari di fabbricati, in modo da conformarsi a tali leggi e provvedimenti.

Art.30 - Entrata in vigore

Il presente regolamento sostituisce integralmente i precedenti ed entra in vigore il 1° novembre 2025.