Assistenza Integrativa - Regolamento

L'Assistenza Integrativa CASSA PORTIERI consiste nell’erogazione di specifici contributi al verificarsi di eventi che possono comportare per il lavoratore coinvolto delle spese impreviste.

SOMMARIO

Art.1 - Le prestazioni di Assistenza Integrativa
Art.2 - Ambito di applicazione e Regolarità contributiva
Art.3 - Modalità di domanda e documentazione da allegare
Art.4 - Termini di presentazione
Art.5 - Lavoro a tempo parziale
Art.6 - Entrata in vigore

Art. 1 - Le prestazioni di Assistenza Integrativa

Il Fondo Malattia eroga:

  1. un contributo una tantum pari a € 1.000,00 lordi in favore dei dipendenti da proprietari di fabbricati iscritti alla CASSA ed in regola con i versamenti per ogni figlio nato (ASSEGNO PER NASCITA);
  2. un contributo annuo pari a € 2.000,00 lordi in favore dei dipendenti da proprietari di fabbricati iscritti alla CASSA ed in regola con i versamenti, per ogni figlio a carico portatore di una invalidità riconosciuta non inferiore al 70%. (CONTRIBUTO PER FIGLI PORTATORI DI INVALIDITÀ).
  3. un contributo annuo pari a € 1.500,00 lordi in favore di dipendenti da proprietari di fabbricati iscritti alla CASSA ed in regola con i versamenti, per coniuge e/o ascendenti di primo grado a proprio carico e con una invalidità riconosciuta non inferiore al 70% (CONTRIBUTO PER FAMILIARI PORTATORI DI INVALIDITÀ);
  4. un contributo una tantum pari a € 500,00 lordi in favore di dipendenti da proprietari di fabbricati iscritti alla CASSA ed in regola con i versamenti quale contributo per spese funerarie in caso decesso del proprio coniuge o di persona unita civilmente (CONTRIBUTO SPESE FUNERARIE);
  5. un contributo una tantum pari a € 500,00 lordi in favore degli eredi diretti conviventi con dipendenti da proprietari di fabbricati iscritti alla CASSA ed in regola con i versamenti, quale contributo per spese funerarie in caso di decesso dello stesso in costanza di rapporto di lavoro (CONTRIBUTO SPESE FUNERARIE NUCLEO);

Art. 2 - Ambito di applicazione e Regolarità contributiva

Hanno diritto alla prestazione di cui al precedente Art.1, i dipendenti da proprietari di fabbricati con rapporto di cui ai profili professionali A), C) e D) (escluso il profilo B) della classificazione dell'Art.18 del CCNL in regola con i versamenti del contributo di assistenza contrattuale di cui all'Art.6 del CCNL.

Si intendono in regola con i versamenti i dipendenti per i quali il contributo sopra richiamato sia versato in modo regolare e continuativo sin dal momento della prima iscrizione al Fondo Malattia Portieri.

Art. 3 - Modalità di domanda e documentazione da allegare

L'erogazione del contributo avviene direttamente a favore dell'avente diritto (prestazione diretta) dietro presentazione a cura dello stesso, di apposita domanda da indirizzare a: CASSA PORTIERI - C.so Trieste 10 00198 ROMA - utilizzando l'apposito modulo MAI ed allegando la seguente documentazione.

Ai fini della domanda di contributo di cui al punto A) dell'Art.1 (ASSEGNO PER NASCITA):

  1. certificato di nascita del nuovo nato;
  2. stato di famiglia.

Ai fini della domanda di cui ai punti B) e C) dell'art.1 (CONTRIBUTO PER FIGLI E ASCENDENTI DI PRIMO GRADO PORTATORI DI INVALIDITA'):

  1. certificazione della competente ASL in corso di validità attestante i requisiti minimi di invalidità civile richiesti;
  2. stato di famiglia;
  3. modello OBIS Inps;
  4. copia ultima certificazione fiscale rilasciata dal proprio datore di lavoro (modello CU) od altra idonea documentazione fiscale (mod.730) dove risulti il carico fiscale del soggetto richiedente il contributo;

Qualora il soggetto invalido raggiunga la maggiore età si deve procedere alla richiesta di rinnovo della documentazione medica attestante i requisiti di invalidità che dovrà essere pertanto prodotta con l'indicazione della percentuale di invalidità minima o superiore a quella richiesta.

Il rinnovo per gli anni successivi a quello di riconoscimento del contributo di cui alle lettere B) ed C) di cui al precedente Art.1 avviene d'ufficio fatta salva la richiesta di eventuale aggiornamento della documentazione presentata. In caso la certificazione del requisito minimo di invalidità richiesto sia stata rilasciata da oltre anni 5 anni la CASSA si riserva comunque la facoltà di richiederne il rinnovo pena la sospensione del contributo.

Ai fini della domanda di contributo di cui ai punti D) e E) dell'Art.1 (CONTRIBUTO SPESE FUNERARIE/SPESE FUNERARIE NUCLEO):

  1. certificato di morte;
  2. stato di famiglia.

Si precisa che la domanda di contributo per spese funerarie nucleo deve necessariamente essere presentata dal coniuge convivente e solo in mancanza di esso, da uno qualsiasi degli altri eredi diretti conviventi.

L'erogazione del contributo avviene tramite accredito (bonifico) su c/c bancario o postale intestato all'avente diritto.

Art. 4 - Termini di presentazione

La domanda per l'ottenimento delle prestazioni di Assistenza Integrativa di cui all'Art.1 deve necessariamente essere inoltrata:

  • - nelle ipotesi previste alla lettere A), (assegno di nascita), D) e E) (contributo spese funerarie/spese funerarie nucleo) entro mesi dal verificarsi dell'evento;
  • - nelle ipotesi prevista alle lettere B) ed C) (contributo per figli e familiari portatori di invalidità) entro 6 mesi dalla fine dell'annualità per il quale si richiede il contributo.

Qualora venga richiesto dalla CASSA il rinnovo della certificazione medica, la stessa deve pervenire entro i 6 mesi successivi la data della richiesta.

Art. 5 - Lavoro a tempo parziale

Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale (Artt.54, 64 e 73 CCNL) o di lavoro ripartito (art.39 CCNL) gli importi dei contributi spettano in misura intera. Un medesimo fatto o accadimento può essere oggetto di contributo una sola volta anche in presenza di più rapporti di lavoro a tempo parziale intrattenuti dal medesimo dipendente presso diversi datori di lavoro.

Art. 6 - Entrata in vigore

Il presente capitolo del Regolamento di Assistenza Integrativa entra in vigore il 1° novembre 2025 e sostituisce integralmente il precedente Regolamento.