L'Assistenza Integrativa CASSA PORTIERI consiste nell’erogazione di specifici contributi al verificarsi di eventi che possono comportare per il lavoratore coinvolto delle spese impreviste.
Art.1 - Le prestazioni di Assistenza Integrativa
Art.2 - Ambito di applicazione e Regolarità contributiva
Art.3 - Modalità di domanda e documentazione da allegare
Art.4 - Termini di presentazione
Art.5 - Lavoro a tempo parziale
Art.6 - Entrata in vigore
Il Fondo Malattia eroga:
Hanno diritto alla prestazione di cui al precedente Art.1, i dipendenti da proprietari di fabbricati con rapporto di cui ai profili professionali A), C) e D) (escluso il profilo B) della classificazione dell'Art.18 del CCNL in regola con i versamenti del contributo di assistenza contrattuale di cui all'Art.6 del CCNL.
Si intendono in regola con i versamenti i dipendenti per i quali il contributo sopra richiamato sia versato in modo regolare e continuativo sin dal momento della prima iscrizione al Fondo Malattia Portieri.
L'erogazione del contributo avviene direttamente a favore dell'avente diritto (prestazione diretta) dietro presentazione a cura dello stesso, di apposita domanda da indirizzare a: CASSA PORTIERI - C.so Trieste 10 00198 ROMA - utilizzando l'apposito modulo MAI ed allegando la seguente documentazione.
Ai fini della domanda di contributo di cui al punto A) dell'Art.1 (ASSEGNO PER NASCITA):
Ai fini della domanda di cui ai punti B) e C) dell'art.1 (CONTRIBUTO PER FIGLI E ASCENDENTI DI PRIMO GRADO PORTATORI DI INVALIDITA'):
Qualora il soggetto invalido raggiunga la maggiore età si deve procedere alla richiesta di rinnovo della documentazione medica attestante i requisiti di invalidità che dovrà essere pertanto prodotta con l'indicazione della percentuale di invalidità minima o superiore a quella richiesta.
Il rinnovo per gli anni successivi a quello di riconoscimento del contributo di cui alle lettere B) ed C) di cui al precedente Art.1 avviene d'ufficio fatta salva la richiesta di eventuale aggiornamento della documentazione presentata. In caso la certificazione del requisito minimo di invalidità richiesto sia stata rilasciata da oltre anni 5 anni la CASSA si riserva comunque la facoltà di richiederne il rinnovo pena la sospensione del contributo.
Ai fini della domanda di contributo di cui ai punti D) e E) dell'Art.1 (CONTRIBUTO SPESE FUNERARIE/SPESE FUNERARIE NUCLEO):
Si precisa che la domanda di contributo per spese funerarie nucleo deve necessariamente essere presentata dal coniuge convivente e solo in mancanza di esso, da uno qualsiasi degli altri eredi diretti conviventi.
L'erogazione del contributo avviene tramite accredito (bonifico) su c/c bancario o postale intestato all'avente diritto.
La domanda per l'ottenimento delle prestazioni di Assistenza Integrativa di cui all'Art.1 deve necessariamente essere inoltrata:
Qualora venga richiesto dalla CASSA il rinnovo della certificazione medica, la stessa deve pervenire entro i 6 mesi successivi la data della richiesta.
Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale (Artt.54, 64 e 73 CCNL) o di lavoro ripartito (art.39 CCNL) gli importi dei contributi spettano in misura intera. Un medesimo fatto o accadimento può essere oggetto di contributo una sola volta anche in presenza di più rapporti di lavoro a tempo parziale intrattenuti dal medesimo dipendente presso diversi datori di lavoro.
Il presente capitolo del Regolamento di Assistenza Integrativa entra in vigore il 1° novembre 2025 e sostituisce integralmente il precedente Regolamento.