Assistenza integrativa - Regolamento

L'Assistenza integrativa consiste nell’erogazione da parte della CASSA PORTIERI di specifici contributi al verificarsi di eventi che possono comportare per il lavoratore coinvolto delle spese impreviste.

SOMMARIO

Art. 1 - Le prestazioni di Assistenza Integrativa
Art. 2 - Ambito di applicazione
Art. 3 - Modalità di domanda e documentazione da allegare
Art. 4 - Termini di presentazione
Art. 5 - Lavoro a tempo parziale
Art. 6 - Entrata in vigore

Art. 1 - Le prestazioni di Assistenza Integrativa  [Torna su]

Il Fondo Malattia eroga:
  1. un contributo una tantum pari a € 1.000,00 lordi in favore dei dipendenti da proprietari di fabbricati iscritti alla Cassa ed in regola con i versamenti per ogni figlio nato (ASSEGNO PER NASCITA);
  2. un contributo una tantum pari a € 350,00 lordi in favore degli eredi diretti conviventi con i dipendenti da proprietari di fabbricati iscritti alla Cassa ed in regola con i versamenti, deceduti in costanza di rapporto di lavoro (CONTRIBUTO PER SPESE FUNERARIE);
  3. un contributo annuo pari a € 1.291,14 lordi in favore dei dipendenti da proprietari di fabbricati iscritti alla Cassa ed in regola con i versamenti, per il coniuge e/o parenti di primo grado a proprio carico e con una invalidità riconosciuta non inferiore al 70%. (CONTRIBUTO PER FAMILIARI PORTATORI DI INVALIDITÀ);
  4. un contributo annuo pari a € 2.000,00 lordi in favore dei dipendenti da proprietari di fabbricati iscritti alla Cassa ed in regola con i versamenti, per ogni figlio a carico portatore di una invalidità riconosciuta non inferiore al 70%. (CONTRIBUTO PER FIGLI PORTATORI DI INVALIDITÀ).

Art. 2 - Ambito di applicazione  [Torna su]

Hanno diritto alla prestazione di cui al precedente articolo 1, i dipendenti da proprietari di fabbricati con rapporto di cui ai profili professionali A), C) e D) della classificazione dell'art.18 del CCNL in regola con i versamenti del contributo di assistenza contrattuale di cui all'art.6 del CCNL.
Si intendono in regola con i versamenti, i dipendenti per i quali il contributo sopra richiamato sia versato in modo regolare e continuativo sin dal momento della prima iscrizione al Fondo Malattia Portieri.

Art. 3 - Modalità di domanda e documentazione da allegare  [Torna su]

L'erogazione del contributo avviene direttamente a favore dell'avente diritto (prestazione diretta) dietro presentazione, di apposita domanda da indirizzare a: CASSA PORTIERI - C.so Trieste 10 - 00198 ROMA -utilizzando l'apposito modulo MAI ed allegando la seguente prescritta documentazione.
  1. Ai fini della domanda di contributo di cui al punto A) dell'art.1 (ASSEGNO PER NASCITA):
    1. certificato di nascita del nuovo nato;
    2. stato di famiglia;
  2. Ai fini della domanda di contributo di cui al punto B) dell'art.1 (CONTRIBUTO PER SPESE FUNERARIE):
    1. certificato di morte;
    2. stato di famiglia;
    La domanda di contributo per spese funerarie deve necessariamente essere presentata dal coniuge convivente e solo in mancanza di esso, da uno qualsiasi degli altri eredi diretti conviventi.
  3. Ai fini della domanda di cui ai punti C) e D) dell'art.1 (CONTRIBUTO PER FIGLI E FAMILIARI PORTATORI DI INVALIDITA'):
    1. certificazione della competente ASL attestante i requisiti minimi di invalidità civile richiesti;
    2. stato di famiglia;
    3. fotocopia ultima certificazione fiscale rilasciata dal proprio datore di lavoro (modello CUD) od altra idonea documentazione fiscale da dove risulti il carico fiscale del soggetto richiedente il contributo;
    Qualora il soggetto invalido raggiunga la maggiore età si deve procedere alla richiesta di rinnovo della documentazione medica attestante i requisiti di invalidità che dovrà essere pertanto prodotta con l'indicazione della percentuale di invalidità.
    In tutti gli altri casi, qualora la documentazione medica attestante i requisiti di invalidità sia stata rilasciata da più di 5 anni, si deve procedere alla richiesta di rinnovo della certificazione stessa.
L'erogazione del contributo avviene tramite accredito (bonifico) su c/c bancario o postale intestato all'avente diritto.

Art. 4 - Termini di presentazione  [Torna su]

La domanda per l'ottenimento delle prestazioni di Assistenza Integrativa di cui all'art,1 deve necessariamente essere inoltrata:
  • - nelle ipotesi previste alla lettere A), (assegno per nascita) e B) (contributo per spese funerarie) entro 3 mesi dal verificarsi dell'evento;
    - nelle ipotesi prevista alle lettere C) ed D) (contributo per figli e familiari portatori di invalidità) entro 3 mesi dalla fine dell'annualità per il quale si richiede il contributo.
Qualora venga richiesto dalla Cassa il rinnovo della certificazione medica, la stessa deve pervenire entro i 3 mesi successivi la data della richiesta.

Art. 5 - Lavoro a tempo parziale  [Torna su]

Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale (artt. 51, 61 e 70 CCNL) o di lavoro ripartito (art. 36 CCNL) gli importi dei contributi spettano in misura intera. Un medesimo fatto o accadimento può essere oggetto di contributo una sola volta anche in presenza di più rapporti di lavoro a tempo parziale intrattenuti dal medesimo dipendente presso diversi datori di lavoro.

Art. 6 - Entrata in vigore  [Torna su]

Il presente capitolo del Regolamento di Assistenza Integrativa entra in vigore il 1°febbraio 2017 e sostituisce integralmente il precedente Regolamento.