Fondo Malattia: il rimborso parziale degli oneri previdenziali

In caso di malattia il Fondo rimborsa al datore di lavoro (in regola con i versamenti) una parte degli oneri contributivi previdenziali a carico del datore stesso versati in relazione all'indennità di malattia corrisposta al lavoratore ai sensi dell'art.92 del CCNL.

Il rimborso spetta nelle seguenti misure:

  • 35% degli oneri previdenziali sostenuti in caso di malattia continuativa compresa tra gli 80 e i 120 giorni;
  • 45% degli oneri previdenziali sostenuti in caso di malattia continuativa compresa tra i 120 ed il massimo di 180 giorni.

IMPORTANTE: tali oneri potranno essere rimborsati solo se la corrispondente pratica di malattia alla quale si riferiscono risulterà rimborsata dalla CASSA. Si considerano decadute le pratiche non completate entro 1 anno dal termine della malattia.

Per la richiesta di rimborso il datore di lavoro deve utilizzare il modulo MRR.82  ) ed allegare la seguente documentazione:
  • copia della ricevuta di pagamento (quietanza F24) dei mesi interessati dal periodo di malattia.